Presentato reclamo alla Sentenza di Omologazione degli accordi di ristrutturazione. La Corte di Appello di Bologna ritiene non sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza

Enertronica Santerno S.p.A. (“Società”), società quotata sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ricorda che lo scorso mese di febbraio il Tribunale di Bologna ha emesso la sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 ss. CCII della Società rigettando le opposizioni ed estendendo, quindi, ex art. 61 CCII gli effetti degli accordi di ristrutturazione nei confronti dei creditori non aderenti (cfr. comunicato stampa del 15 febbraio 2024).
La Società informa che i medesimi obbligazionisti opponenti hanno comunque provveduto a presentare reclamo ex art. 51 CCII con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell’art. 52 CCII alla Corte di Appello Civile di Bologna la quale, ritenuto non sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione, ha fissato l’udienza per il prossimo 31 maggio 2024.

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