Enertronica Santerno S.p.A. (“Enertronica Santerno” o “Società” o “Emittente” o “Enertronica”), società quotata sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 10 febbraio 2025 nel quale si evidenziava, tra le altre cose, l’accoglimento da parte del Tribunale di Bologna della istanza relativa alla seconda composizione negoziata della crisi (“Composizione Negoziata” o “CNC”), la nomina dell’Esperto Indipendente e il riconoscimento delle misure protettive del patrimonio, informa che essendo trascorso il periodo di 180 giorni di “vigenza” della suddetta Composizione Negoziata (previsto dalla normativa di riferimento contenuto nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza o ”CCII”) durante il quale non è stato raggiunto un accordo con i creditori, la medesima procedura è giunta a cessazione. Si precisa che anche durante la seconda CNC la Società ha proseguito le attività di ricerca di potenziali investitori provvedendo ad interpellare numerosi operatori, sia di carattere industriale sia di carattere finanziario, al fine di sollecitare una proposta di investimento, con il risultato di ottenere talune manifestazioni di interesse che, purtroppo, non hanno trovato concretizzazione.
Alla cessazione è seguita, ai sensi dell’art. 17, comma 8 del CCII, la Relazione finale dell’Esperto Indipendente Prof. Massimo Fabiani nella quale ha dato atto dell’attività svolta dalla Società e delle interlocuzioni occorse con i creditori e i cui passaggi significativi possono essere di seguito così riassunti: i) la Società ha conservato la gestione dell’impresa in modo prudente e allineata a quanto prevede l’art. 21 CCII; ii) l’Esperto non ha evidenza che la CNC sia stata avviata nel 2025 per scopi dilatori, essendo risultato dal confronto con i creditori l’effettiva criticità seguita all’accordo di ristrutturazione sottostante la prima composizione negoziata; iii) il sostanziale mantenimento dell’intera “forza-lavoro” è un segnale di condotta di buona fede nell’approccio alla crisi; iv) per quanto pertiene alla condotta dei creditori, l’Esperto segnala che pur a dispetto di qualche eccesso di rigidità, non può essere messa in dubbio la volontà di partecipare ad un negoziato.
Nella Relazione sono stati altresì evidenziati alcuni indici di buona fede del comportamento della Società, tra cui:
– Gestione nel “prevalente interesse dei creditori” ai sensi dell’art. 21 CCII, senza anomalie dai conti e dai documenti, con condotta prudente e trasparente verso l’Esperto e tempestiva informativa;
autosostentamento finanziario per otto mesi senza “bruciare” cassa nel periodo febbraio–agosto 2025.
– Presidio occupazionale: la manovra industriale prevedeva il mantenimento integrale dei livelli occupazionali, con interlocuzioni sindacali, valorizzando il “lavoro” come elemento essenziale in un
percorso di risanamento, scelta coerente con buona fede e correttezza negoziale ex artt. 4, 16 e 21 CCII.
– Assenza di finalità dilatorie: l’Esperto esclude un uso strumentale della CNC; non risultano iniziative esecutive dei creditori, né impulso della Procura ex art. 38 CCII, vi sono segnali di fiducia residua del mercato e di serietà dell’approccio.
A valle della chiusura della CNC, la Società ha approfondito quali eventuali iniziative ristrutturative attivare. In particolare, ha lavorato ad un’ipotesi di concordato semplificato, valorizzando le manifestazioni di interesse ricevute ed ipotizzando un apporto di finanza esterna da parte degli organi sociali. Purtroppo, anche questa ultima ipotesi ristrutturativa si è rilevata non percorribile in quanto la controparte intervenuta non ha poi dato fattuale seguito.
Alla luce di quanto sopra, e nella volontà di agire con tempestività rispetto alla data di chiusura della seconda composizione negoziata della crisi, alla Società non è restato che intraprendere la strada della liquidazione giudiziale, pertanto, informa che in data odierna è stato presentato al Tribunale di Bologna il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale a carico della Enertronica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39 e 121 e seguenti CCII, con contestuale richiesta di disporre l’opportunità dell’esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 211 CCII.
Questa ultima disposizione normativa prevede che: “il tribunale autorizza il curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dall’interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori”.
Ad avviso della Società sussistono i presupposti per disporre l’esercizio dell’impresa durante la procedura di liquidazione giudiziale, con il duplice scopo di (i) conservare la valorizzazione dell’azienda nella prospettiva di una sua futura cessione a terzi, anche sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute – ancorché non concretizzate – nel corso della composizione negoziata; e (ii) evitare l’addebito di eventuali penali e/o comunque danni in ragione della repentina interruzione dell’attività aziendale e delle commesse in corso.
Sul punto, infatti, merita evidenziare che: i) come confermato anche nel corso della composizione negoziata, la Società è in grado di proseguire la propria attività di impresa, pagando i fornitori correnti e senza il supporto del sistema bancario; ii) l’interruzione dell’attività di impresa comporterebbe l’azzeramento (pressoché istantaneo) del valore dell’azienda di proprietà della Società, e, in particolar modo, la perdita del suo personale altamente qualificato, vera ricchezza aziendale. Il presente comunicato è a disposizione del pubblico sul sito internet dell’emittente nella sezione Comunicati dell’area Investor Relations.